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Statuto
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STATUTO

Denominazione – Sede Sociale

ART. 1)   E’  costituita  l’organizzazione  di  volontariato  denominata: “FILEO – O.N.L.U.S.” che assume la forma giuridica di Associazione;

ART. 2)  L’Associazione “FILEO – O.N.L.U.S” ha sede in Motta di Costabissara (Vicenza), via Rovereto 1. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie e unità locali.

ART. 3)  L’Associazione di volontariato “FILEO – O.N.L.U.S.” è disciplinata dal presente statuto, ed agiste nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’orientamento giuridico. L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4)  Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 5)  Il presente statuto può essere modificato mediante delibera dell’Assemblea dei Soci, con maggioranza assoluta dei componenti (2/3).

ART. 6)  Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti dall’art. 12 delle preleggi  del Codice Civile.

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 7)    a)-L’Associazione  “FILEO – O.N.L.U.S” è apolitica, ed  ha   lo  scopo esclusivo di promuovere e perseguire finalità di solidarietà  nei seguenti ambiti:

-Realizzazione di strutture di solidarietà sociale, di formazione scolastica, professionale e di avviamento al lavoro, strutture lavorative, di ricezione ed animazione culturale, sociale e spirituale in Italia ed all’estero

-Sensibilizzazione della collettività ai problemi delle fasce più deboli della stessa, e della promozione della cultura del benessere esistenziale e sociale;

-Sostegno e finanziamento di opere, anche immobiliari, atte all’attuazione delle finalità che l’associazione si prefigge;

-Finanziamento di fondi per la scolarizzazione, l’istruzione, la professionalizzazione e l’emancipazione delle persone indigenti.

-Promozione e sensibilizzazione nei paesi industrializzati alle problematiche dei paesi del terzo mondo, nonché lo studio e la realizzazione di programmi e progetti mirati allo sviluppo di tali popoli;

-Partecipazione ad economie alternative, quali si possono ispirare ai principi della finanza etica, consumo critico, commercio equo e solidale, economia di comunione, impresa etica, banca etica, microcredito, principio della decima, ecc.

b)-L’Associazione persegue queste finalità attraverso attività autonome,    contributi, convenzioni, entrate di attività connesse, prestazioni di operatori e di personale volontario che opera gratuitamente.

    c)-L’Associazione, ai soli fini di reperire fondi per lo svolgimento della

attività istituzionale, può svolgere marginalmente  attività anche commerciali direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, quali la vendita di prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo per favorire un commercio equo e solidale, e la vendita di prodotti ricevuti gratuitamente da soci o simpatizzanti, in occasione di mostre e fiere a carattere missionario, nonché la gestione di locali ad uso abitativo nei quali inserire, anche a mezzo di sublocazione, o mediante contratti con aziende,  persone e famiglie in disagio sociale. 

    d)-L’Associazione può emettere “ titoli di solidarieta’ ”.

ART. 8)-L’Associazione non ha scopo di lucro e devolverà i proventi ed ogni offerta liberale per il migliore proseguimento e la realizzazione delle finalità istituzionali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 9) 1)  Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)-da beni mobili ed immobili presenti e futuri che sono e diventeranno di proprietà dell’Associazione.

b)-da eventuali fondi di riserva costituiti, come da norma, con le eccedenze di bilancio;

c)-dagli avanzi netti di gestione.

2) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle    seguenti entrate:

a)-proventi da attività

b)-quote sociali;

c)-eventuali  rette, erogazioni, offerte, donazioni, lasciti o finanziamenti di qualsiasi genere e che a qualsiasi titolo, e da qualsiasi persona fisica o giuridica, l’Associazione potrà ricevere;

d)-attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

e)-ogni altra entrata

ART. 10)   L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo che verrà messo ai voti ed approvato dall’Assemblea

SOCI E BENEFICIARI DELL’AMMINISTRAZIONE

ART. 11) 1-Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione, che attuano il principio della decima, si impegnano cioè a versare una percentuale, preferibilmente del 10%, delle proprie entrate nette, retribuzioni, stipendi, utili ecc., e sono mossi da spirito di solidarietà.

2-Sono altresì soci le  persone  la cui domanda di adesione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà periodicamente stabilita dall’assemblea. Tale quota può essere gratuita per quei soci che svolgono attività continuativa di volontariato in favore dell’Associazione.

3-Gli aderenti dell’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

4-L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5-Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti. Tale condivisione è estesa anche al personale tecnico professionale ed educativo il cui rapporto di impiego è contraddistinto dalla condivisione allo specifico etico, educativo e propositivo dell’Associazione.

6-Sono beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.

7-Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, entro quindici giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

8-Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi (soci) all’Associazione stessa.

9-In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione. L’esclusione ha effetto immediato ed è sospeso nel caso di ricorso ai Probiviri. Il provvedimento di esclusione, deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Viene escluso dall’Associazione il socio che non risulta in regola con il versamento della quota sociale entro la convocazione dell’Assemblea Generale di cui all’art.6.

ART. 12)   I soci avranno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed incontri organizzati dall’Associazione e dovranno contribuire con la loro attività alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione attribuirà a ciascun membro le mansioni specifiche per la promozione delle attività dell’Associazione. L’adesione comporta per l’associato, maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per tutte le deliberazioni attinenti le competenze dell’Assemblea.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13)  Sono organi dell’Associazione:

·        L’assemblea degli aderenti all’Associazione

·        Il Consiglio di Amministrazione

·        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

·        Il Comitato Esecutivo

·        Il Collegio Sindacale

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14)  L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. I soci sono convocati in Assemblea mediante lettera di convocazione contenete l’O.d.G. inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea inoltre può essere convocata su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci aderenti o da almeno cinque consiglieri, oppure dal collegio sindacale. L’assemblea si incontra in adunanza nella Sede Legale o in altro luogo, indicato nell’avviso di convocazione.

ART. 15)  L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per:

-l’approvazione del bilancio preventivo in occasione della programmazione annuale.

-L’approvazione del consuntivo (entro il 30 Aprile) e la verifica delle attività di metà anno.

Essa:

a-delinea gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione

b-delibera sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale;

c-delibera sulle modifiche dell’atto Costitutivo e Statuto e su tutto quanto altro è demandato per legge e statuto;

d-approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

e-delibera sull’impiego di utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse;

f-delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria dell’Associazione, e sulla revoca della liquidazione stessa. In ogni caso il patrimonio finale sarà devoluto ad altre O.N.L.U.S. o, sentita l’apposita Autorithy, a fini di utilità pubblica.

ART. 16)  Hanno diritto d’intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di associazione e che sono iscritti da almeno quindici giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l’entità della quota sottoscritta. In caso di malattia o altro impedimento i soci possono farsi rappresentare da altri Soci, con delega scritta (non più di due soci). Tutti i soci sono regolarmente resi edotti dei programmi e delle attività della Associazione e coinvolti nella gestione democratica della stessa valorizzando disponibilità e competenze di ognuno per il migliore conseguimento degli obiettivi sociali.

ART. 17)  L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ed in sua mancanza, nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, nel caso di necessità due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell’assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il suddetto verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni aderente dell’Associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 18)  Le assemblee sono validamente costituite quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza. Sul cambiamento dello scopo e dell’oggetto sociale, e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, L’assemblea deve essere costituita, per essere valida, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno da  due terzi dei soci, e le delibere relative dovranno essere a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19)  L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Soci (da un minimo di tre ad un massimo di sette) eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede, nella prima riunione, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. E’ prevista la presenza nel consiglio di membri cooptati (senza diritto di voto) per particolare competenza in campi attinenti le finalità istituzionali dell’Associazione.

ART. 20)  Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente. Attribuisce incarichi particolari nel campo del Coordinamento e Programmazione Generale dell’Associazione, dei bilanci e della gestione contabile, del personale e della corretta gestione amministrativa e patrimoniale. Può delegare inoltre specifici compiti ad altre persone anche non appartenenti all’Associazione.

ART. 21) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto.

ART. 22)  Il Consiglio si riunisce con cadenza bimestrale e tutte le volte il Presidente ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non cooptati, e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e del Segretario addetto alla verbalizzazione.

ART. 23)  Il Consiglio né investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare i poteri sulla gestione ordinaria delle attività ad un Comitato Esecutivo che si riunisce con frequenza ravvicinata per il disbrigo delle incombenze ordinarie salvo convalida delle delibere nel successivo incontro del Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24)  Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. L’Assemblea con la maggioranza può revocare il Presidente. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

ART. 25)  Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio: nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 26) 

1-Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

2-Cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3-Vigila sulla coerenza delle attività promosse e dei programmi di intervento con i principi della solidarietà e della professionalità necessarie per il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione rivolto verso la comunità estesa.

4-Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione e all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni, morale e tecnico-contabile.

5-Presiede il Comitato Esecutivo. 

COMITATO ESECUTIVO

ART. 27)  Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente e delega allo stesso la gestione degli affari ordinari relativamente agli argomenti, oggetto di apposita delega.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28)  Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea anche tra i non soci, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio Sindacale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell’assemblea all’atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

ART. 29) Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve altresì accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale. I Sindaci possono, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali. Degli accertamenti eseguiti deve essere stesa apposita nota nel libro verbali.

ART. 30)   I Sindaci sono convocati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee. I Sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano alle assemblee, durante un esercizio sociale, a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono d’ufficio. I Sindaci devono convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di gravi casi di omissione da parte degli amministratori

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 31)  Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione cura la raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

 

CONTO CONSUNTIVO

ART. 32)

1.      Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2.      Il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del conto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

3.      Al momento della Programmazione annuale l’Associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo.

4.      Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

ART. 33)

1.      L’Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la sua esistenza. Nel caso di liquidazione provvede, sentita l’apposita Autorità, alla destinazione o alla distribuzione del patrimonio a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2.      L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

LE CONVENZIONI

ART. 34)  Le convenzioni tra l’Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Esecutivo; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione. Il Comitato Esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 35)  L’Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge che disciplina le associazioni O.N.L.U.S.

I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione; i dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 36)  L’Associazione può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

LA RESPONSABILITA’

ART. 37)  Gli aderenti all’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della LG. 266/91.

L’Associazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione può assicurasi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

COORDINAMENTI

ART. 38) Nella promozione di atti di solidarietà in Italia ed all’estero l’Associazione si può inserire nei coordinamenti, e nei consorzi o altre organizzazioni che strategicamente facilitino la cultura e la prassi della solidarietà, ed assumano come punto centrale il primato della persona e la promozione della stessa nella sua globalità.

SCIOGLIMENTO

ART. 39)  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 40)  Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposti con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea ogni tre anni. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

LEGGE APPLICABILE

ART. 41)  Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I° del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel libro V° del Codice Civile.

REGOLAMENTO

ART. 42) L’Assemblea dei Soci approva il regolamento di attuazione del presente statuto che prevede modalità organizzative ed operative per il buon funzionamento dell’Associazione.

ART. 43) Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme e le disposizioni delle leggi vigenti.

 

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Associazione Fileo O. n. l. u. s.
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

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